- homepage -
espandi/comprimi menu Statuto
Associazione Librai Italiani - Confcommercio
Via Nizza 22 - 00198 Roma
Tel 06/85301970 - Fax 06/85301975 - Email aliass@tin.it
homepage  |   librerie associate  |   iscriviti |    forum |    contatti 
CHI SIAMO

ALI
ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI


CONFCOMMERCIO


STATUTO


24 aprile 2004

ART. 1

DENOMINAZIONE, NATURA

1. L'Associazione Librai Italiani (ALI-Confcommercio) è l'Organizzazione degli imprenditori esercenti il commercio del libro, di ogni altro strumento affine di informazione didattica, scientifica e culturale in genere, e di prodotti dell'editoria elettronica. Essa ha la sua sede sociale in Roma.

2. L'Associazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi, accettandone lo Statuto, le cui norme trovano applicazione per quanto non previsto dal presente Statuto.

3. L'Associazione non ha fini di lucro e pertanto gli eventuali utili di ciascun esercizio verranno reinvestiti per le iniziative sindacali previste per l’anno successivo.
Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali. Non può avere vincoli con partiti politici.

4. La sua durata è illimitata. Il Congresso straordinario ne può determinare lo scioglimento.

ART. 2

FINALITA', SCOPI

1. L'ALI, nell'interesse generale degli operatori rappresentati si prefigge di:

a) promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti delle
Autorità Istituzionali, del Parlamento, del Governo e di qualsiasi organismo, nazionale e
internazionale, sia pubblico che privato;
b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune
interesse;
c) valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
d) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o
nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario, fatto
salvo il disposto dell'art. 7 dello Statuto Confcommercio;
e) assumere iniziative economiche e culturali destinate ad accrescerne la produttività ed il
prestigio della libreria e favorire la diffusione del libro e della cultura;
f) promuovere nella Società il riconoscimento della libreria come struttura di servizio sociale,
indispensabile allo sviluppo socio-culturale del territorio in cui opera;
g) curare l'aggiornamento e la qualificazione professionale della base associativa e degli
addetti e apprestare servizi collettivi perché la libreria possa sempre meglio rispondere alle
complesse esigenze della gestione commerciale;
h) promuovere l'associazionismo e la cooperazione economica tra gli operatori, favorendo
la costituzione nel proprio seno di gruppi di acquisto e di raggruppamenti di aziende per
settori specializzati, attraverso la collaborazione delle Associazioni provinciali dei librai, anche
tramite la partecipazione alla costituzione di società di capitali e/o l’acquisto di quote sociali di
società di capitali;
i) promuovere e favorire servizi di assistenza specifica di interesse per i soci;
l) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato del Congresso sia ad essa
direttamente affidato, designando e nominando propri rappresentati o delegati in enti, organi o commissioni nazionali o internazionali ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa.

ART. 3

I SOCI

Possono essere soci dell'ALI, anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto al Congresso, come previsto dal successivo articolo 7:

1. le librerie che, in possesso dei requisiti di legge, anche se svolgono attività “commissionarie” o di import export, abbiano prevalenza dei ricavi conseguiti dalla vendita al dettaglio dei libri e prodotti assimilati di cui al precedente articolo 1 e, nel caso di trattazione di testi scolastici e universitari, svolgano il relativo servizio per tutta la durata dell’anno solare.

2. Sono altresì soci di diritto dell'ALI, le Associazioni provinciali rappresentative degli operatori che svolgono professionalmente l'attività di libraio o cartolibraio, inquadrati dalle Associazioni territoriali della Confcommercio (Ascom).

3. L'adesione degli operatori all'Ascom competente per territorio è condizione essenziale di unità organizzativa.

4. I Presidenti delle Associazioni provinciali di cui al punto 2, per attuare il migliore collegamento territoriale finalizzato all'attuazione delle politiche associative, dovranno rivestire la qualifica di socio ALI ai sensi del punto 1 del presente articolo.

5. Possono essere altresì soci dell’ALI, operatori commerciali che non abbiano prevalenza dei ricavi conseguiti dalla vendita al dettaglio dei libri e prodotti assimilati di cui al precedente articolo 1;non potranno però esercitare il diritto di voto né potranno essere eletti alle cariche sociali.

6. Tutti i soci, ad esclusione di quelli previsti dal precedente comma 5, hanno diritto di voto per l’approvazione, le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

ART. 4

AMMISSIONE DEL SOCIO

1. Per acquisire la qualifica di socio, occorre farne domanda su apposito modulo da ritirare presso gli uffici provinciali dell'Ascom e da indirizzare all'ALI Nazionale.

2. Sulla domanda di ammissione del socio sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta, e contenente gli elementi per l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 3, delibera il Consiglio Direttivo Nazionale nel corso della prima riunione utile e, comunque, entro 120 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

3. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta la deliberazione sarà notificata per iscritto. In difetto vige il principio del silenzio assenso.

4. Contro la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

5. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno in corso e per un biennio che decorrerà dal 1° gennaio successivo alla data di adesione.

6. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso.

7. La qualifica di socio comporta l'accettazione integrale del presente Statuto e l’adesione alle linee politiche e sindacali dell’Associazione espresse nei documenti ufficiali.

ART. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde:

a) per lo scioglimento della Associazione deliberato dal Congresso straordinario;
b) per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 4, comma 6;
c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi contrasti con gli
indirizzi di politica generale e sindacale deliberati dai competenti Organi dell'Associazione, per
violazione delle norme del presente Statuto o per eventuale comportamento indegno
ed immorale assunto dal socio;
d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
e) su delibera del Consiglio Direttivo per mancato pagamento dei contributi sociali.

2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale e non esonera dal versamento dei contributi eventualmente ancora dovuti.

ART. 6

ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'ALI:

a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Comitato di Presidenza;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Sindaci;
f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 7

IL CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso dell'ALI è composto dai titolari o legali rappresentanti delle librerie associate o dai loro delegati nominati all'atto dell'adesione e dai Presidenti delle Associazioni provinciali ALI di cui all'art. 3 comma 2.

2. Il computo dei voti avverrà nel modo seguente:

a) ogni Associazione provinciale dell'ALI ha diritto a un voto;
b) ogni libreria associata, per ciascuna unità di vendita fisicamente distinta:

- avrà diritto a 1 voto se il volume d’affari – come definito all’art. 3 comma 1 – sarà
compreso fra zero e 500.000 €uro (1° fascia);
- avrà diritto a voti 1,50 se il volume d’affari sarà compreso fra 500.001 e 1.250.000 €uro (2° fascia);
- avrà diritto a voti 2 se il volume d’affari sarà compreso fra 1.250.001 e 2.000.000 €uro (3° fascia);
- avrà diritto a voti 2,5 se il volume d’affari supererà 2.000.001 €uro (4° fascia).

3. Per la certificazione del rapporto associativo, e quindi per il computo dei voti, faranno fede gli elenchi in possesso dell'ALI Nazionale.


ART. 8

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. La misura dei contributi associativi sarà determinata dal Congresso Nazionale in base alle seguenti disposizioni:

a) ogni libreria dovrà versare un contributo annuale ragguagliato alla fascia di appartenenza
per l'esercizio del diritto di voto, essendo inteso che alla prima fascia verrà attribuito
il contributo base, alla seconda fascia lo stesso contributo maggiorato moltiplicato
per il coefficiente "3", alla terza fascia il contributo base moltiplicato per il coefficiente
"5" e alla quarta fascia il contributo base moltiplicato per il coefficiente "8";
gli operatori di cui all’articolo 3 comma 5, dovranno versare un contributo annuale pari al
contributo base moltiplicato per il coefficiente 12 (5^ fascia);
b) alle Associazioni provinciali ALI non verrà applicato alcun contributo associativo
ordinario.

2. La riscossione dei contributi associativi delle librerie è affidata all'ALI Nazionale che potrà avvalersi dei Presidenti provinciali o delle Associazioni provinciali della Confcommercio.

3. Il pagamento dei contributi deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 9

LE DELEGHE

1. L'esercizio del diritto di voto in sede di Congresso può avere luogo anche mediante delega scritta che può essere affidata ad altra libreria associata. I Presidenti provinciali in caso di impossibilità di partecipazione, potranno conferire la loro delega soltanto ad un componente del proprio Consiglio Direttivo provinciale ALI.

2. L'esercizio del diritto di voto, direttamente o a mezzo delega, è subordinato all'avvenuto regolare versamento dei contributi associativi sino a quel momento dovuti.

3. Ciascun socio non potrà essere portatore di più di cinque deleghe.

4. Il numero dei voti espressi da ciascun socio delegato non può superare, comunque, il cinque per cento del totale dei voti assegnati in Congresso.

ART. 10

1. Le riunioni del Congresso possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

2. In seduta ordinaria il Congresso è convocato una volta l'anno entro il primo trimestre, mediante lettera o telefax da spedire almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

4. Il Congresso può essere convocato in seduta straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo, o su domanda motivata del Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di almeno un terzo dei voti componenti il Congresso che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno.

5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Probiviri o da almeno un terzo dei voti componenti il Congresso, il Presidente deve provvedervi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i dieci giorni successivi, dal Collegio dei Probiviri.

6. In caso di urgenza, il Congresso può essere convocato con preavviso di almeno sette giorni.

7. Il Congresso nomina nel proprio seno il Presidente, fino a cinque scrutatori ove occorra ed il segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti del Congresso.

8. Nel caso in cui i due terzi dei voti rappresentati ne facciano richiesta almeno cinque giorni prima della riunione o in caso di scioglimento della Associazione, il segretario dovrà essere un Notaio.

ART. 11

1. Le riunioni del Congresso sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

2. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

3. Per le modifiche statutarie è necessaria, in prima convocazione la presenza di un numero di rappresentanti che dispongano di almeno tre quinti dei voti attribuibili; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti.

5. Il Presidente del Congresso stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni - scrutinio segreto o scrutinio palese - salvo che un quinto degli intervenuti richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso il Congresso delibererà circa il sistema di votazione.

6. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salvo diversa richiesta formulata dalla maggioranza dei voti espressi dal Congresso. In caso di parità di voto tra due candidati, si effettuerà un ballottaggio con voto palese; in caso di parità tra più candidati, si effettuerà apposito sorteggio.

ART. 12

Il Congresso Nazionale in seduta ordinaria:

a) determina, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura dei contributi associativi
dovuti per l'esercizio successivo secondo quanto previsto dall'art. 8 primo comma;
b) stabilisce gli indirizzi di politica generale;
c) elegge ogni quadriennio, tra i suoi componenti, 15 membri componenti il Consiglio
Direttivo che saranno scelti in una lista di eleggibili che sarà presentata all'inizio
dei lavori congressuali e che sarà composta da tutti i soci che avranno dato la loro
disponibilità preventiva ad essere eletti;
d) elegge ogni quadriennio tre membri effettivi (e due supplenti) componenti il Collegio
dei Sindaci;
e) elegge ogni quadriennio tre membri effettivi (e due supplenti) componenti il Collegio
dei Probiviri;
f) approva entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dalla Associazione Nazionale;
g) approva entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio preventivo;
h) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale
applicazione di contribuzioni integrative e straordinarie anche a prescindere dalle
modalità previste dall'art. 8.

2. Il Congresso Nazionale in seduta straordinaria delibera:

a) le modifiche al presente Statuto;
b) lo scioglimento della Associazione;
c) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
d) su ogni altro argomento di particolare importanza che gli Organi riterranno di
sottoporre ad esso.

ART. 13

DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

1. Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di quattro anni, salvo dimissioni o decadenza verificatasi per l'assenza del titolare da tre sedute consecutive senza giustificato motivo documentato; la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Compatibilmente con le esigenze di bilancio, il Consiglio Direttivo può deliberare rimborsi ai soci che rivestono cariche sociali e ai membri delle commissioni che, nell’espletamento delle loro funzioni, abbiano sostenuto delle spese documentate.

2. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati quadriennali consecutivi, non sono rieleggibili alla stessa carica, per il quadriennio successivo.

ART. 14

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo dell'ALI è composto da 15 membri eletti dal Congresso. Fa parte di diritto dello stesso Consiglio Direttivo (per un solo quadriennio) anche il Presidente uscente dell'Associazione Librai Italiani.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Associazione, che lo presiede, almeno due volte l'anno, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Probiviri.

3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Probiviri.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora, del giorno, del mese e dell'anno, nonché l'ordine del giorno della riunione.

5. La convocazione deve avvenire per lettera raccomandata o a mezzo fax con preavviso di almeno dieci giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente e comunque confermata con avviso telegrafico almeno cinque giorni prima.

6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che non richiedano diversamente il Presidente oppure la metà dei presenti.

8. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi membri in carica; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

9. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, subentrerà il primo dei non eletti.


ART. 15

1. Il Consiglio Direttivo nel quadro degli indirizzi generali fissati dal Congresso:

a) detta i criteri d'azione della Associazione;
b) attua le decisioni del Congresso Nazionale su tutti i problemi riguardanti la
Categoria;
c) elegge nel proprio seno il Presidente della Associazione;
d) elegge nel proprio seno, su proposta del Presidente, il Tesoriere, il vice-Presidente Vicario che
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, altri due vicepresidenti con
funzioni di coordinamento e organizzazione e quattro membri che unitamente ai precedenti
formano il comitato di Presidenza;
e) predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, e approva i bilanci
consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione del Congresso;
f) propone al Congresso la misura dei contributi ordinari dovuti dai soci;
g) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale della Associazione, che
partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con parere consultivo e le cui
attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello stesso Consiglio Direttivo;
h) nomina il Direttore responsabile dell'Organo di stampa dell'Associazione e ne
stabilisce le direttive e gli emolumenti; nel caso in cui l'organo di stampa già sia
costituito e operante in accordo con altre testate, il Consiglio nomina un
coordinatore anziché un Direttore responsabile;
i) approva e modifica i regolamenti interni;
l) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio
mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere,
su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
m) sentito il parere del Comitato di Presidenza, nomina i rappresentanti dell'Associazione
in Enti e Organizzazioni nazionali e internazionali;
n) sentito il parere del Comitato di Presidenza, forma le Commissioni interne e le
Commissioni tecniche per la stipula di accordi economici con altre Categorie;
o) esprime parere sull'ammissione dei soci all'ALI;
p) delibera l'espulsione dei soci ai sensi dell'art. 5 lett. c) ed e);
q) provvede, su proposta del Comitato di Presidenza, alla cooptazione fino ad un
massimo di sette membri scelti tra i Coordinatori Regionali di cui all'art. 18,
anche per assicurare la presenza di regioni o aree interregionali non rappresentate;
r) delibera inappellabilmente la decadenza delle cariche sociali dei membri
ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive;
s) può prevedere che all’Associazione aderiscano gruppi di librai di natura omogenea aventi un
proprio regolamento ed i cui rapporti di adesione sono definiti dal regolamento dell’ALI e da
apposita delibera;
t) può delegare alcune delle sue funzioni al Comitato di Presidenza.

ART. 15/BIS

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono singolarmente e in solido tra di loro per le obbligazioni da chiunque assunte su delibera del Consiglio stesso.

ART. 16

IL COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza è l'organo di Governo dell'Associazione, cui è demandata l'attuazione delle disposizioni e degli orientamenti espressi dal Congresso e dal Consiglio Direttivo dell'ALI.

2. Il Comitato di Presidenza dell’ALI è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente Vicario, dal Tesoriere, dai due vice-presidenti con funzioni di coordinamento e organizzazione, da altri quattro membri eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio seno e dal Presidente uscente dell’ALI per un solo quadriennio.

3. Nell'ambito del Comitato di Presidenza verranno assegnate le competenze per i settori: vario, scolastico, universitario e rapporti internazionali.

4. Esso è convocato dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, almeno tre volte l'anno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo ritengano necessario almeno quattro dei suoi membri in carica.

5. La convocazione è fatta senza formalità, per le vie brevi, con preavviso di almeno cinque giorni.

6. E' validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri in carica.

7. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

8. Il componente del Comitato di Presidenza risultato assente a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto dalla carica. In questo caso, alla sua sostituzione provvede, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nella prima riunione.

ART. 17

1. Al Comitato di Presidenza in particolare spetta di:

- procedere, ove ne ravvisi l'opportunità nell'interesse dell'Associazione, alla
cooptazione, su proposta del Presidente, di altri membri del Consiglio Direttivo
ALI, fino a un massimo di due, che si aggiungono a pieno titolo al numero dei
membri eletti di cui al comma 2 del precedente articolo. La votazione è di norma
palese. Può essere a scrutinio segreto nel caso in cui venga richiesto da almeno
quattro dei suoi componenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta;
- proporre al Consiglio Direttivo i rappresentanti delle Commissioni ALI interne
ed esterne;
- attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- varare un programma di iniziative associative e decidere sulle strategie di politica
sindacale dell'Associazione, salvo ratifica da parte del Consiglio;
- procedere, ove ne ravvisi l'opportunità, all'istituzione di un apposito ufficio verifica
poteri per garantire il regolare svolgimento delle Assemblee provinciali dell'ALI;
- sostituire il Consiglio Direttivo in tutti gli atti e le decisioni aventi carattere di urgenza
salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.

2. Esso ha facoltà di designare, concordandola con l'Ascom, la presenza di un Funzionario della struttura o di un componente il Consiglio Direttivo in occasione dei rinnovi delle cariche sociali dell'ALI effettuate in provincia.

3. Di conseguenza, le Associazioni provinciali dell'ALI, al rinnovo dei loro mandati, dovranno far pervenire preventivamente all'ALI Nazionale la convocazione per conoscenza.

ART. 18

IL COORDINATORE REGIONALE

1. I Presidenti delle Associazioni provinciali ALI costituite nell'ambito di una stessa Regione, eleggono tra di loro il Coordinatore Regionale con funzioni di raccordo organizzativo e pratico, sulla base della più estesa articolazione dell'ALI nel territorio, operando in collegamento con le Unioni Regionali della Confcommercio.

2. Il Coordinatore Regionale curerà in particolare le tematiche di specifica rilevanza regionale o che prevedano interazioni con Istituzioni di carattere regionale.

ART. 19

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare ad un componente del Comitato di Presidenza.

2. Il Presidente inoltre:

- da' esecuzione alle deliberazioni del Congresso e del Consiglio adottando i
provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato di Presidenza;
- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori
alle liti;
- può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi,
che si rendessero necessari nell'interesse dell'Associazione;
- vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed al Congresso;
- propone al Comitato di Presidenza la cooptazione di altri membri scelti
nell'ambito del Consiglio Direttivo secondo le norme di cui al 1° comma dell'
art. 17;
- indice, ove ne ravvisi l'opportunità, la Conferenza Nazionale dei Quadri dirigenti,
costituita dai Presidenti e dai Consigli Direttivi provinciali dell'ALI nonché dai
Coordinatori Regionali;
- provvede all'esecuzione dei deliberati del Congresso e del Consiglio e può
sostituirsi ad esso nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima
adunanza successiva, per la loro ratifica;
- può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- può conferire incarichi speciali e delegare alcune delle sue competenze a componenti del
Comitato di Presidenza che a lui rispondono del proprio operato.

ART. 20

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

1. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

2. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla vacanza, per la elezione del nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale delle cariche sociali del quadriennio in corso.

ART. 20/BIS

IL TESORIERE

a) Il Tesoriere, su delega del Presidente, cura la corretta amministrazione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle quote annuali e al pagamento delle spese correnti;

b) per quanto riguarda le spese straordinarie, o comunque non incluse nel bilancio preventivo, opera su autorizzazione del Consiglio Direttivo;

c) predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e del Congresso;

d) informa il Presidente e il Comitato di Presidenza della situazione finanziaria e può proporre idee e progetti idonei a migliorarla.

ART. 21

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente in ogni atto; sovraintende alla organizzazione ed alla disciplina degli uffici, del Personale e dei servizi, che egli dirige e di cui risponde al Presidente ed al Consiglio; su autorizzazione del Presidente, dispone per le spese e le riscossioni ordinarie e firma la corrispondenza ordinaria; controfirma la corrispondenza dell'Associazione.

ART. 22

IL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali; durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

2. Il Collegio dei Sindaci ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa e ne riferisce al Congresso; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

4. Il Collegio dei Sindaci predispone una relazione annuale da presentare al Congresso in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 23

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali; durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili; possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto

2. La carica è incompatibile con ogni altra carica della Associazione.

3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

4. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.

5. Decide inappellabilmente sui ricorsi di cui all'art. 4 comma 4.

ART. 24

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

1. Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo
possesso dell'ALI;
b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano
erogate.

2. I proventi della Associazione sono formati da:

a) contributi associativi ordinari annuali;
b) contributi associativi integrativi;
c) contributi associativi straordinari;
d) oblazioni volontarie;
e) proventi vari.

3. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni e/o enti con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 25

SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dal Congresso in seduta straordinaria il quale dovrà essere costituito da un numero di rappresentanti che detengano almeno i quattro quinti dei voti attribuibili e delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

2. Lo stesso Congresso, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

3. In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni e/o enti con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.

ART. 26

REGOLAMENTO

Si rimanda al regolamento con apposite delibere del Consiglio Direttivo l’attuazione di tutte le norme statutarie.


REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME
STATUTARIE DELL'ALI-CONFCOMMERCIO

ART. 1

I Soci dell'ALI Nazionale che non abbiano rinnovato la quota sociale annuale entro il termine statutario del 31 gennaio di ogni anno (art. 8.3), decadono dal diritto ad usufruire delle convenzioni a loro destinate sino al momento del ripristino della regolarità dei versamenti.


ART. 2

La Commissione che ha il compito di valutare le domande di iscrizione e l’esatta appartenenza di fascia di vecchi e nuovi Soci (delibera del Consiglio Direttivo Nazionale di Napoli del 21/02/1999) è composta dal responsabile dell’Organizzazione, dal Presidente del Collegio dei Sindaci, dal Tesoriere e da altri quattro membri del Consiglio Direttivo indicati dalla Commissione per lo Statuto.

 
homepage  |   librerie associate  |   iscriviti |    forum |    contatti 
- mediaMan - progetti di comunicazione - © 1999 - 2003 aliass.org
Realizzazione mediaMan - Tutti i diritti riservati
Condizioni generali di servizio e copyright