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ART. 1
DENOMINAZIONE, NATURA
1. L'Associazione Librai Italiani (ALI-Confcommercio) è
l'Organizzazione degli imprenditori esercenti il commercio
del libro, di ogni altro strumento affine di informazione
didattica, scientifica e culturale in genere, e di prodotti
dell'editoria elettronica. Essa ha la sua sede sociale in
Roma.
2. L'Associazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana
del Commercio del Turismo e dei Servizi, accettandone lo Statuto,
le cui norme trovano applicazione per quanto non previsto
dal presente Statuto.
3. L'Associazione non ha fini di lucro e pertanto gli eventuali
utili di ciascun esercizio verranno reinvestiti per le iniziative
sindacali previste per l’anno successivo.
Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere
regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri
scopi sociali. Non può avere vincoli con partiti politici.
4. La sua durata è illimitata. Il Congresso straordinario
ne può determinare lo scioglimento.
ART. 2
FINALITA', SCOPI
1. L'ALI, nell'interesse generale degli operatori rappresentati
si prefigge di:
a) promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali
ed economici nei confronti delle
Autorità Istituzionali, del Parlamento, del Governo
e di qualsiasi organismo, nazionale e
internazionale, sia pubblico che privato;
b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e
la risoluzione dei problemi di comune
interesse;
c) valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo,
economico e sociale;
d) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione
di contratti collettivi integrativi e/o
nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere
economico o finanziario, fatto
salvo il disposto dell'art. 7 dello Statuto Confcommercio;
e) assumere iniziative economiche e culturali destinate ad
accrescerne la produttività ed il
prestigio della libreria e favorire la diffusione del libro
e della cultura;
f) promuovere nella Società il riconoscimento della
libreria come struttura di servizio sociale,
indispensabile allo sviluppo socio-culturale del territorio
in cui opera;
g) curare l'aggiornamento e la qualificazione professionale
della base associativa e degli
addetti e apprestare servizi collettivi perché la libreria
possa sempre meglio rispondere alle
complesse esigenze della gestione commerciale;
h) promuovere l'associazionismo e la cooperazione economica
tra gli operatori, favorendo
la costituzione nel proprio seno di gruppi di acquisto e di
raggruppamenti di aziende per
settori specializzati, attraverso la collaborazione delle
Associazioni provinciali dei librai, anche
tramite la partecipazione alla costituzione di società
di capitali e/o l’acquisto di quote sociali di
società di capitali;
i) promuovere e favorire servizi di assistenza specifica di
interesse per i soci;
l) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato
del Congresso sia ad essa
direttamente affidato, designando e nominando propri rappresentati
o delegati in enti, organi o commissioni nazionali o internazionali
ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa.
ART. 3
I SOCI
Possono essere soci dell'ALI, anche ai fini dell'esercizio
del diritto di voto al Congresso, come previsto dal successivo
articolo 7:
1. le librerie che, in possesso dei requisiti di legge, anche
se svolgono attività “commissionarie” o
di import export, abbiano prevalenza dei ricavi conseguiti
dalla vendita al dettaglio dei libri e prodotti assimilati
di cui al precedente articolo 1 e, nel caso di trattazione
di testi scolastici e universitari, svolgano il relativo servizio
per tutta la durata dell’anno solare.
2. Sono altresì soci di diritto dell'ALI, le Associazioni
provinciali rappresentative degli operatori che svolgono professionalmente
l'attività di libraio o cartolibraio, inquadrati dalle
Associazioni territoriali della Confcommercio (Ascom).
3. L'adesione degli operatori all'Ascom competente per territorio
è condizione essenziale di unità organizzativa.
4. I Presidenti delle Associazioni provinciali di cui al
punto 2, per attuare il migliore collegamento territoriale
finalizzato all'attuazione delle politiche associative, dovranno
rivestire la qualifica di socio ALI ai sensi del punto 1 del
presente articolo.
5. Possono essere altresì soci dell’ALI, operatori
commerciali che non abbiano prevalenza dei ricavi conseguiti
dalla vendita al dettaglio dei libri e prodotti assimilati
di cui al precedente articolo 1;non potranno però esercitare
il diritto di voto né potranno essere eletti alle cariche
sociali.
6. Tutti i soci, ad esclusione di quelli previsti dal precedente
comma 5, hanno diritto di voto per l’approvazione, le
modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto
di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione
temporanea alla vita associativa. Le quote o i contributi
associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
ART. 4
AMMISSIONE DEL SOCIO
1. Per acquisire la qualifica di socio, occorre farne domanda
su apposito modulo da ritirare presso gli uffici provinciali
dell'Ascom e da indirizzare all'ALI Nazionale.
2. Sulla domanda di ammissione del socio sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante della Ditta, e contenente
gli elementi per l'accertamento dei requisiti di cui all'art.
3, delibera il Consiglio Direttivo Nazionale nel corso della
prima riunione utile e, comunque, entro 120 giorni dalla ricezione
della domanda stessa.
3. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta
la deliberazione sarà notificata per iscritto. In difetto
vige il principio del silenzio assenso.
4. Contro la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale è
ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso
al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone
comunicazione agli interessati.
5. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge
e statutari per l'anno in corso e per un biennio che decorrerà
dal 1° gennaio successivo alla data di adesione.
6. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio
in biennio se non sia stato presentato dal socio, a mezzo
lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre
mesi prima della scadenza del biennio in corso.
7. La qualifica di socio comporta l'accettazione integrale
del presente Statuto e l’adesione alle linee politiche
e sindacali dell’Associazione espresse nei documenti
ufficiali.
ART. 5
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
1. La qualifica di socio si perde:
a) per lo scioglimento della Associazione deliberato dal
Congresso straordinario;
b) per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al precedente
art. 4, comma 6;
c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito
a gravi contrasti con gli
indirizzi di politica generale e sindacale deliberati dai
competenti Organi dell'Associazione, per
violazione delle norme del presente Statuto o per eventuale
comportamento indegno
ed immorale assunto dal socio;
d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali
è avvenuta l'ammissione;
e) su delibera del Consiglio Direttivo per mancato pagamento
dei contributi sociali.
2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia
ad ogni diritto sul patrimonio sociale e non esonera dal versamento
dei contributi eventualmente ancora dovuti.
ART. 6
ORGANI SOCIALI
1. Sono Organi dell'ALI:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Comitato di Presidenza;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Sindaci;
f) il Collegio dei Probiviri.
ART. 7
IL CONGRESSO NAZIONALE
1. Il Congresso dell'ALI è composto dai titolari o
legali rappresentanti delle librerie associate o dai loro
delegati nominati all'atto dell'adesione e dai Presidenti
delle Associazioni provinciali ALI di cui all'art. 3 comma
2.
2. Il computo dei voti avverrà nel modo seguente:
a) ogni Associazione provinciale dell'ALI ha diritto a un
voto;
b) ogni libreria associata, per ciascuna unità di vendita
fisicamente distinta:
- avrà diritto a 1 voto se il volume d’affari
– come definito all’art. 3 comma 1 – sarà
compreso fra zero e 500.000 €uro (1° fascia);
- avrà diritto a voti 1,50 se il volume d’affari
sarà compreso fra 500.001 e 1.250.000 €uro (2°
fascia);
- avrà diritto a voti 2 se il volume d’affari
sarà compreso fra 1.250.001 e 2.000.000 €uro (3°
fascia);
- avrà diritto a voti 2,5 se il volume d’affari
supererà 2.000.001 €uro (4° fascia).
3. Per la certificazione del rapporto associativo,
e quindi per il computo dei voti, faranno fede gli elenchi
in possesso dell'ALI Nazionale.
ART. 8
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
1. La misura dei contributi associativi sarà determinata
dal Congresso Nazionale in base alle seguenti disposizioni:
a) ogni libreria dovrà versare un contributo annuale
ragguagliato alla fascia di appartenenza
per l'esercizio del diritto di voto, essendo inteso che alla
prima fascia verrà attribuito
il contributo base, alla seconda fascia lo stesso contributo
maggiorato moltiplicato
per il coefficiente "3", alla terza fascia il contributo
base moltiplicato per il coefficiente
"5" e alla quarta fascia il contributo base moltiplicato
per il coefficiente "8";
gli operatori di cui all’articolo 3 comma 5, dovranno
versare un contributo annuale pari al
contributo base moltiplicato per il coefficiente 12 (5^ fascia);
b) alle Associazioni provinciali ALI non verrà applicato
alcun contributo associativo
ordinario.
2. La riscossione dei contributi associativi delle librerie
è affidata all'ALI Nazionale che potrà avvalersi
dei Presidenti provinciali o delle Associazioni provinciali
della Confcommercio.
3. Il pagamento dei contributi deve avvenire entro il 31
gennaio di ogni anno.
ART. 9
LE DELEGHE
1. L'esercizio del diritto di voto in sede di Congresso può
avere luogo anche mediante delega scritta che può essere
affidata ad altra libreria associata. I Presidenti provinciali
in caso di impossibilità di partecipazione, potranno
conferire la loro delega soltanto ad un componente del proprio
Consiglio Direttivo provinciale ALI.
2. L'esercizio del diritto di voto, direttamente o a mezzo
delega, è subordinato all'avvenuto regolare versamento
dei contributi associativi sino a quel momento dovuti.
3. Ciascun socio non potrà essere portatore di più
di cinque deleghe.
4. Il numero dei voti espressi da ciascun socio delegato
non può superare, comunque, il cinque per cento del
totale dei voti assegnati in Congresso.
ART. 10
1. Le riunioni del Congresso possono essere ordinarie e straordinarie
e vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da
chi ne fa le veci.
2. In seduta ordinaria il Congresso è convocato una
volta l'anno entro il primo trimestre, mediante lettera o
telefax da spedire almeno 15 giorni prima del giorno fissato
per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del
giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno
e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative
alla eventuale seconda convocazione.
4. Il Congresso può essere convocato in seduta straordinaria
su delibera del Consiglio Direttivo, o su domanda motivata
del Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di almeno
un terzo dei voti componenti il Congresso che, in tal caso,
devono presentare uno schema di ordine del giorno.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio
o dal Collegio dei Probiviri o da almeno un terzo dei voti
componenti il Congresso, il Presidente deve provvedervi entro
30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti
la convocazione verrà effettuata, entro i dieci giorni
successivi, dal Collegio dei Probiviri.
6. In caso di urgenza, il Congresso può essere convocato
con preavviso di almeno sette giorni.
7. Il Congresso nomina nel proprio seno il Presidente, fino
a cinque scrutatori ove occorra ed il segretario che può
essere scelto anche tra persone estranee ai componenti del
Congresso.
8. Nel caso in cui i due terzi dei voti rappresentati ne
facciano richiesta almeno cinque giorni prima della riunione
o in caso di scioglimento della Associazione, il segretario
dovrà essere un Notaio.
ART. 11
1. Le riunioni del Congresso sono valide in prima convocazione
allorché siano rappresentati il 50% più uno
dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza.
2. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale
la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni
segrete la proposta si intende respinta.
3. Per le modifiche statutarie è necessaria, in prima
convocazione la presenza di un numero di rappresentanti che
dispongano di almeno tre quinti dei voti attribuibili; in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei due terzi
dei voti.
5. Il Presidente del Congresso stabilirà di volta
in volta le modalità delle votazioni - scrutinio segreto
o scrutinio palese - salvo che un quinto degli intervenuti
richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso il
Congresso delibererà circa il sistema di votazione.
6. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione
segreta, salvo diversa richiesta formulata dalla maggioranza
dei voti espressi dal Congresso. In caso di parità
di voto tra due candidati, si effettuerà un ballottaggio
con voto palese; in caso di parità tra più candidati,
si effettuerà apposito sorteggio.
ART. 12
Il Congresso Nazionale in seduta ordinaria:
a) determina, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura
dei contributi associativi
dovuti per l'esercizio successivo secondo quanto previsto
dall'art. 8 primo comma;
b) stabilisce gli indirizzi di politica generale;
c) elegge ogni quadriennio, tra i suoi componenti, 15 membri
componenti il Consiglio
Direttivo che saranno scelti in una lista di eleggibili che
sarà presentata all'inizio
dei lavori congressuali e che sarà composta da tutti
i soci che avranno dato la loro
disponibilità preventiva ad essere eletti;
d) elegge ogni quadriennio tre membri effettivi (e due supplenti)
componenti il Collegio
dei Sindaci;
e) elegge ogni quadriennio tre membri effettivi (e due supplenti)
componenti il Collegio
dei Probiviri;
f) approva entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio
consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività
svolta dalla Associazione Nazionale;
g) approva entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio
preventivo;
h) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno,
nonché sulla eventuale
applicazione di contribuzioni integrative e straordinarie
anche a prescindere dalle
modalità previste dall'art. 8.
2. Il Congresso Nazionale in seduta straordinaria delibera:
a) le modifiche al presente Statuto;
b) lo scioglimento della Associazione;
c) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
d) su ogni altro argomento di particolare importanza che gli
Organi riterranno di
sottoporre ad esso.
ART. 13
DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
1. Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata
di quattro anni, salvo dimissioni o decadenza verificatasi
per l'assenza del titolare da tre sedute consecutive senza
giustificato motivo documentato; la decadenza è deliberata
dal Consiglio Direttivo.
Compatibilmente con le esigenze di bilancio, il Consiglio
Direttivo può deliberare rimborsi ai soci che rivestono
cariche sociali e ai membri delle commissioni che, nell’espletamento
delle loro funzioni, abbiano sostenuto delle spese documentate.
2. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere che
hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati quadriennali
consecutivi, non sono rieleggibili alla stessa carica, per
il quadriennio successivo.
ART. 14
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo dell'ALI è composto da 15
membri eletti dal Congresso. Fa parte di diritto dello stesso
Consiglio Direttivo (per un solo quadriennio) anche il Presidente
uscente dell'Associazione Librai Italiani.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
della Associazione, che lo presiede, almeno due volte l'anno,
ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che
lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio
dei Probiviri.
3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto
numero dei componenti o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente
deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della
richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi
dieci giorni il Collegio dei Probiviri.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione
del luogo, dell'ora, del giorno, del mese e dell'anno, nonché
l'ordine del giorno della riunione.
5. La convocazione deve avvenire per lettera raccomandata
o a mezzo fax con preavviso di almeno dieci giorni. Nei casi
di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente
e comunque confermata con avviso telegrafico almeno cinque
giorni prima.
6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle
votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte
che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete
la proposta si intende respinta.
7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo
che non richiedano diversamente il Presidente oppure la metà
dei presenti.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito in
prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei
suoi membri in carica; in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
9. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, subentrerà
il primo dei non eletti.
ART. 15
1. Il Consiglio Direttivo nel quadro degli indirizzi generali
fissati dal Congresso:
a) detta i criteri d'azione della Associazione;
b) attua le decisioni del Congresso Nazionale su tutti i problemi
riguardanti la
Categoria;
c) elegge nel proprio seno il Presidente della Associazione;
d) elegge nel proprio seno, su proposta del Presidente, il
Tesoriere, il vice-Presidente Vicario che
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento,
altri due vicepresidenti con
funzioni di coordinamento e organizzazione e quattro membri
che unitamente ai precedenti
formano il comitato di Presidenza;
e) predispone annualmente la relazione politica e finanziaria,
e approva i bilanci
consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione
del Congresso;
f) propone al Congresso la misura dei contributi ordinari
dovuti dai soci;
g) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale
della Associazione, che
partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con parere
consultivo e le cui
attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello
stesso Consiglio Direttivo;
h) nomina il Direttore responsabile dell'Organo di stampa
dell'Associazione e ne
stabilisce le direttive e gli emolumenti; nel caso in cui
l'organo di stampa già sia
costituito e operante in accordo con altre testate, il Consiglio
nomina un
coordinatore anziché un Direttore responsabile;
i) approva e modifica i regolamenti interni;
l) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione
di patrimonio
mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità
e delle donazioni e, in genere,
su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
m) sentito il parere del Comitato di Presidenza, nomina i
rappresentanti dell'Associazione
in Enti e Organizzazioni nazionali e internazionali;
n) sentito il parere del Comitato di Presidenza, forma le
Commissioni interne e le
Commissioni tecniche per la stipula di accordi economici con
altre Categorie;
o) esprime parere sull'ammissione dei soci all'ALI;
p) delibera l'espulsione dei soci ai sensi dell'art. 5 lett.
c) ed e);
q) provvede, su proposta del Comitato di Presidenza, alla
cooptazione fino ad un
massimo di sette membri scelti tra i Coordinatori Regionali
di cui all'art. 18,
anche per assicurare la presenza di regioni o aree interregionali
non rappresentate;
r) delibera inappellabilmente la decadenza delle cariche sociali
dei membri
ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive;
s) può prevedere che all’Associazione aderiscano
gruppi di librai di natura omogenea aventi un
proprio regolamento ed i cui rapporti di adesione sono definiti
dal regolamento dell’ALI e da
apposita delibera;
t) può delegare alcune delle sue funzioni al Comitato
di Presidenza.
ART. 15/BIS
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono singolarmente
e in solido tra di loro per le obbligazioni da chiunque assunte
su delibera del Consiglio stesso.
ART. 16
IL COMITATO DI PRESIDENZA
1. Il Comitato di Presidenza è l'organo di Governo
dell'Associazione, cui è demandata l'attuazione delle
disposizioni e degli orientamenti espressi dal Congresso e
dal Consiglio Direttivo dell'ALI.
2. Il Comitato di Presidenza dell’ALI è composto
dal Presidente, dal Vice-Presidente Vicario, dal Tesoriere,
dai due vice-presidenti con funzioni di coordinamento e organizzazione,
da altri quattro membri eletti dal Consiglio Direttivo nel
proprio seno e dal Presidente uscente dell’ALI per un
solo quadriennio.
3. Nell'ambito del Comitato di Presidenza verranno assegnate
le competenze per i settori: vario, scolastico, universitario
e rapporti internazionali.
4. Esso è convocato dal Presidente dell'Associazione
che lo presiede, almeno tre volte l'anno, ogni qualvolta lo
ritenga opportuno e tutte le volte che lo ritengano necessario
almeno quattro dei suoi membri in carica.
5. La convocazione è fatta senza formalità,
per le vie brevi, con preavviso di almeno cinque giorni.
6. E' validamente riunito quando sia presente la maggioranza
dei suoi membri in carica.
7. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti. Non
sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale la
parte che comprende il voto del Presidente.
8. Il componente del Comitato di Presidenza risultato assente
a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, è
dichiarato decaduto dalla carica. In questo caso, alla sua
sostituzione provvede, su proposta del Presidente, il Consiglio
Direttivo nella prima riunione.
ART. 17
1. Al Comitato di Presidenza in particolare spetta di:
- procedere, ove ne ravvisi l'opportunità nell'interesse
dell'Associazione, alla
cooptazione, su proposta del Presidente, di altri membri del
Consiglio Direttivo
ALI, fino a un massimo di due, che si aggiungono a pieno titolo
al numero dei
membri eletti di cui al comma 2 del precedente articolo. La
votazione è di norma
palese. Può essere a scrutinio segreto nel caso in
cui venga richiesto da almeno
quattro dei suoi componenti. In caso di parità, la
proposta si intende respinta;
- proporre al Consiglio Direttivo i rappresentanti delle Commissioni
ALI interne
ed esterne;
- attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- varare un programma di iniziative associative e decidere
sulle strategie di politica
sindacale dell'Associazione, salvo ratifica da parte del Consiglio;
- procedere, ove ne ravvisi l'opportunità, all'istituzione
di un apposito ufficio verifica
poteri per garantire il regolare svolgimento delle Assemblee
provinciali dell'ALI;
- sostituire il Consiglio Direttivo in tutti gli atti e le
decisioni aventi carattere di urgenza
salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.
2. Esso ha facoltà di designare, concordandola con
l'Ascom, la presenza di un Funzionario della struttura o di
un componente il Consiglio Direttivo in occasione dei rinnovi
delle cariche sociali dell'ALI effettuate in provincia.
3. Di conseguenza, le Associazioni provinciali dell'ALI,
al rinnovo dei loro mandati, dovranno far pervenire preventivamente
all'ALI Nazionale la convocazione per conoscenza.
ART. 18
IL COORDINATORE REGIONALE
1. I Presidenti delle Associazioni provinciali
ALI costituite nell'ambito di una stessa Regione, eleggono
tra di loro il Coordinatore Regionale con funzioni di raccordo
organizzativo e pratico, sulla base della più estesa
articolazione dell'ALI nel territorio, operando in collegamento
con le Unioni Regionali della Confcommercio.
2. Il Coordinatore Regionale curerà in particolare
le tematiche di specifica rilevanza regionale o che prevedano
interazioni con Istituzioni di carattere regionale.
ART. 19
IL PRESIDENTE
1. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto
di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare
ad un componente del Comitato di Presidenza.
2. Il Presidente inoltre:
- da' esecuzione alle deliberazioni del Congresso e del Consiglio
adottando i
provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato
di Presidenza;
- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e
nomina avvocati e procuratori
alle liti;
- può compiere tutti gli atti, che non siano demandati
dallo Statuto ad altri Organi,
che si rendessero necessari nell'interesse dell'Associazione;
- vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- redige la relazione politica da presentare al Consiglio
ed al Congresso;
- propone al Comitato di Presidenza la cooptazione di altri
membri scelti
nell'ambito del Consiglio Direttivo secondo le norme di cui
al 1° comma dell'
art. 17;
- indice, ove ne ravvisi l'opportunità, la Conferenza
Nazionale dei Quadri dirigenti,
costituita dai Presidenti e dai Consigli Direttivi provinciali
dell'ALI nonché dai
Coordinatori Regionali;
- provvede all'esecuzione dei deliberati del Congresso e del
Consiglio e può
sostituirsi ad esso nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti
assunti alla prima
adunanza successiva, per la loro ratifica;
- può conferire incarichi professionali a persone di
specifica competenza;
- può conferire incarichi speciali e delegare alcune
delle sue competenze a componenti del
Comitato di Presidenza che a lui rispondono del proprio operato.
ART. 20
IL VICE PRESIDENTE VICARIO
1. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene
sostituito dal Vice Presidente Vicario.
2. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume
le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla
convocazione del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni
dalla vacanza, per la elezione del nuovo Presidente che rimarrà
in carica fino alla scadenza naturale delle cariche sociali
del quadriennio in corso.
ART. 20/BIS
IL TESORIERE
a) Il Tesoriere, su delega del Presidente, cura la corretta
amministrazione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione
delle quote annuali e al pagamento delle spese correnti;
b) per quanto riguarda le spese straordinarie, o comunque
non incluse nel bilancio preventivo, opera su autorizzazione
del Consiglio Direttivo;
c) predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo
da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e del
Congresso;
d) informa il Presidente e il Comitato di Presidenza della
situazione finanziaria e può proporre idee e progetti
idonei a migliorarla.
ART. 21
IL SEGRETARIO GENERALE
1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente in ogni
atto; sovraintende alla organizzazione ed alla disciplina
degli uffici, del Personale e dei servizi, che egli dirige
e di cui risponde al Presidente ed al Consiglio; su autorizzazione
del Presidente, dispone per le spese e le riscossioni ordinarie
e firma la corrispondenza ordinaria; controfirma la corrispondenza
dell'Associazione.
ART. 22
IL COLLEGIO SINDACALE
1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri
effettivi e due supplenti eletti dal Congresso in concomitanza
con le elezioni delle altre cariche sociali; durano in carica
un quadriennio e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Sindaci ha funzioni ispettive sulla gestione
amministrativa e ne riferisce al Congresso; può partecipare
senza voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede
a nominare nel suo seno un Presidente.
4. Il Collegio dei Sindaci predispone una relazione annuale
da presentare al Congresso in sede di approvazione del bilancio
consuntivo.
ART. 23
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri
effettivi e due supplenti eletti dal Congresso in concomitanza
con le elezioni delle altre cariche sociali; durano in carica
un quadriennio e sono rieleggibili; possono partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica
della Associazione.
3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede
a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono
essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate
agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente
Statuto e dei regolamenti interni.
4. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto
ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che
ad esso venga deferita dal Presidente.
5. Decide inappellabilmente sui ricorsi di cui all'art. 4
comma 4.
ART. 24
PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI
1. Il patrimonio sociale è formato:
a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo
vengano in legittimo
possesso dell'ALI;
b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo
fino a che non siano
erogate.
2. I proventi della Associazione sono formati da:
a) contributi associativi ordinari annuali;
b) contributi associativi integrativi;
c) contributi associativi straordinari;
d) oblazioni volontarie;
e) proventi vari.
3. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre di ogni anno.
4. All’Associazione è vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre associazioni e/o enti
con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili
o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 25
SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE
1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato
dal Congresso in seduta straordinaria il quale dovrà
essere costituito da un numero di rappresentanti che detengano
almeno i quattro quinti dei voti attribuibili e delibererà
con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.
2. Lo stesso Congresso, con le medesime maggioranze, provvederà
alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando
le modalità di liquidazione.
3. In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione
ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
associazioni e/o enti con finalità analoghe, o a fini
di pubblica utilità.
ART. 26
REGOLAMENTO
Si rimanda al regolamento con apposite delibere del Consiglio
Direttivo l’attuazione di tutte le norme statutarie.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME
STATUTARIE DELL'ALI-CONFCOMMERCIO
ART. 1
I Soci dell'ALI Nazionale che non abbiano rinnovato la quota
sociale annuale entro il termine statutario del 31 gennaio
di ogni anno (art. 8.3), decadono dal diritto ad usufruire
delle convenzioni a loro destinate sino al momento del ripristino
della regolarità dei versamenti.
ART. 2
La Commissione che ha il compito di valutare le domande di
iscrizione e l’esatta appartenenza di fascia di vecchi
e nuovi Soci (delibera del Consiglio Direttivo Nazionale di
Napoli del 21/02/1999) è composta dal responsabile
dell’Organizzazione, dal Presidente del Collegio dei
Sindaci, dal Tesoriere e da altri quattro membri del Consiglio
Direttivo indicati dalla Commissione per lo Statuto.
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