| Decreto
Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 |
| Riordino
del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica,
a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 21, 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 52, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 [1], recante
la riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n.59;
VISTA la legge 13 aprile 1999, n. 108 [2], ed in particolare
l'articolo 3, recante delega al Governo per l'emanazione di
un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica
il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica;
VISTO il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta
del 21 dicembre 2000;
VISTO il parere della VII Commissione parlamentare della Camera
dei Deputati, in data 10 febbraio 2001 sulla sperimentazione
dell' allargamento della rete di vendita dei giornali;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
SENTITA la Commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo
29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificata dalla
legge 13 aprile 1999, n. 108, e dal decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
VISTO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato nella
seduta del 22 febbraio 2001 ;
VISTO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali, ed il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Il presente decreto detta principi per la disciplina, da
parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita
delle stampa quotidiana e periodica.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per;
a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale
di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani
e periodici;
b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente
decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla
vendita di quotidiani ovvero periodici.
Articolo 2
(Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana
e periodica)
1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita
esclusivi e non esclusivi,
2.L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rilascio
di autorizzazione da parte dei Comuni, anche a carattere stagionale,con
le eccezioni cui all'articolo 3. per i punti di vendita esclusivi
l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani
comunali di localizzazione di cui all'articolo 6.
3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendità
non esclusivo:
a) le rivendìte di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di olii minerali con il limite
minimo di superficie a pari a metri quadrati 1.500;
c) i bar ed analoghi servizi di ristoro;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma
1, lettera e), f), g), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a
metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri
e prodotti equiparati con un limite minimo di superficie di
metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con
esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica
specializzazione
4. Per gli esercizi che nanno effettuato la sperimentazione
ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108,
l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto.
5. I soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la
sperimentazione, sì intendono autorizzati all'esercizio
di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione
al comune territorialmente competente di una dichiarazione di
ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
presente decreto.
Articolo 3
(Esenzione dall' autorizzazione)
1. Non è necessaria alcuna autorizzazione;
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità
religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni
specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali
e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di
propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e
delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite
nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante
da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce
un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all' interno di strutture pubbliche
o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali
strutture.
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