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Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170
Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108


Articolo 4
(Parità di trattamento)

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2.I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia dì quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Articolo 5
(Modalità di vendita)
1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
c) i punti dì vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pomografico.

Articolo 6
(Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita)

1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:
a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori;
b) valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.
2. I Comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi dì vendita entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Gli stessi Comuni sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione, da parte delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1.
3. In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.

Articolo 7
(Stampa estera)

1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Articolo 8
(Monitoraggio del mercato editoriale)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate.

Articolo 9
(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Ammessi i distributori, le librerie, i bar e le tabaccherie
Aumentano i punti vendita per i giornali
(Dlgs 170/2001)

Riordinato il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 110 del 14 maggio 2001 il decreto legislativo n. 170 del 2001 sulle condizioni di vendita dei giornali, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 febbraio scorso. Due le categorie autorizzate alla diffusione secondo le nuove modalità: quelle esclusive, tenute alla distribuzione generale di quotidiani e periodici, e quelle non esclusive che potranno vendere i giornali in aggiunta ad altre merci. Tra i punti vendita non esclusivi sono comprese le rivendite di generi di monopolio, quelle di carburanti e di olii minerali (con una superficie minima di 1.500 mq), i bar e punti di ristoro e le librerie. Il decreto legislativo stabilisce anche i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e le prescrizioni che i rivenditori sono tenuti a rispettare. Non occorre l'autorizzazione per vendere quotidiani e periodici nelle sedi dei partiti, nelle chiese, presso sindacati, società editrici, nelle redazioni, nella consegna porta a porta, nella vendita ambulante, in alberghi e pensioni e all'interno di strutture pubbliche e private rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

(15 maggio 2001)

 
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