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Articolo 4
(Parità di trattamento)
1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita
esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse
testate.
2.I punti vendita non esclusivi assicurano parità di
trattamento nell'ambito della tipologia dì quotidiani
e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
Articolo 5
(Modalità di vendita)
1. La vendita della stampa quotidiana e periodica
è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica
stabilito dal produttore non può subire variazioni
in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi,
che effettuano la rivendita;
b) le condizioni economiche e le modalità commerciali
di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma
di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche
per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi,
che effettuano la vendita;
c) i punti dì vendita, esclusivi e non esclusivi, devono
prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste
in vendita;
d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di
giornali, riviste e materiale pomografico.
Articolo 6
(Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita)
1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione
da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti
di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:
a) consultazione delle associazioni più rappresentative
a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale dei rivenditori;
b) valutazione della densità di popolazione, del numero
di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali
di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite,
rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due
anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento
alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza
di altri punti di vendita non esclusivi.
2. I Comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione
dei punti esclusivi dì vendita entro un anno dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo. Gli stessi Comuni
sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione,
da parte delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1.
3. In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio
del comune o di una frazione di comune non esistano punti
di vendita, l'autorizzazione alla vendita può essere
rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli menzionati
nel presente decreto.
Articolo 7
(Stampa estera)
1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa
estera posta in vendita in Italia.
Articolo 8
(Monitoraggio del mercato editoriale)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio
della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici
per l'espansione del mercato editoriale. A tal fine, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, è individuata
la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione
dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle
regioni di volta in volta interessate.
Articolo 9
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981,
n. 416 e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Ammessi i distributori, le librerie, i
bar e le tabaccherie
Aumentano i punti vendita per i giornali
(Dlgs 170/2001)
Riordinato il sistema di diffusione della stampa quotidiana
e periodica. E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n. 110 del 14 maggio 2001 il decreto legislativo n. 170 del
2001 sulle condizioni di vendita dei giornali, approvato dal
Consiglio dei ministri il 16 febbraio scorso. Due le categorie
autorizzate alla diffusione secondo le nuove modalità:
quelle esclusive, tenute alla distribuzione generale di quotidiani
e periodici, e quelle non esclusive che potranno vendere i
giornali in aggiunta ad altre merci. Tra i punti vendita non
esclusivi sono comprese le rivendite di generi di monopolio,
quelle di carburanti e di olii minerali (con una superficie
minima di 1.500 mq), i bar e punti di ristoro e le librerie.
Il decreto legislativo stabilisce anche i criteri per il rilascio
delle autorizzazioni e le prescrizioni che i rivenditori sono
tenuti a rispettare. Non occorre l'autorizzazione per vendere
quotidiani e periodici nelle sedi dei partiti, nelle chiese,
presso sindacati, società editrici, nelle redazioni,
nella consegna porta a porta, nella vendita ambulante, in
alberghi e pensioni e all'interno di strutture pubbliche e
private rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali
strutture.
(15 maggio 2001)
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