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Titolo II
Requisiti per l'esercizio dell'attivita' commerciale
Art. 5.
Requisiti di accesso all'attivita'
1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo'
essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata
in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista
una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al
minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti
di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale,
ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni
a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva
o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata
in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli
442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale,
o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio
degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti
sia stata applicata una delle misure previste dalla legge
31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato
sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del
codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4
gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio
1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai
sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata
di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata
scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal
giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio
relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata
nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito
a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale
per il commercio relativo al settore merceologico alimentare,
istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome
di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio
di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera,
per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese
esercenti l'attivita' nel settore alimentare, in qualita'
di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione
o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo
grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro
esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n.
426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere
a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale
4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di
cui al comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante
o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione,
la durata e le materie del corso professionale di cui al comma
5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite
rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno
considerate in via prioritaria le camere di commercio, le
organizzazioni imprenditoriali del commercio piu' rappresentative
e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a
garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla
salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore.
Prevede altresi' materie che hanno riguardo agli aspetti relativi
alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti,
sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione,
la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative
relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione
dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati
ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori
in attivita'. Possono altresi' prevedere forme di incentivazione
per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole
e medie imprese del settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative
di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di
formazione professionale.
11. L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso,
ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei
ed ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti del presente
articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25
marzo 1959, n. 125, e' soppresso.
Titolo III
Esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio sulle aree
private in sede fissa
Art. 6.
Programmazione della rete distributiva
1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento
delle attivita' commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che,
in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri
la migliore produttivita' del sistema e la qualita' dei servizi
da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di
sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del
principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato
sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale
degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a
fattori quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento e
valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione
del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri
urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo
allo sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso
il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti
e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio
artistico ed ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle
zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione
di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire
il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero
delle piccole e medie imprese gia' operanti sul territorio
interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali
reali e con facolta' di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato
di monitoraggio riferito all'entita' e all'efficienza della
rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi
osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli
enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese
del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati da un
Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano
i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore
commerciale, affinche' gli strumenti urbanistici comunali
individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed,
in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti
di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali
in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali,
nonche' dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese
commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare
interesse artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli
inerenti la disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico
e le quantita' minime di spazi per parcheggi, relativi alle
diverse strutture di vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione
o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso
di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media
o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone
la contestualita'.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui
al comma 1, tengono conto principalmente delle caratteristiche
dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad
una programmazione integrata tra centro e realta' periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino
di utenza, per le quali devono essere individuati criteri
di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare
la presenza delle attivita' commerciali e artigianali in grado
di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi
aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di
espulsione delle attivita' commerciali e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne
il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento
delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti
viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al
presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio
delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresi',
alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e
delle imprese del commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta
giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli
strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti
di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono
in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano
in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.
Art. 7.
Esercizi di vicinato
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della
superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa
comunicazione al comune competente per territorio e possono
essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato
dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le
norme urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni
d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la
superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione
della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c).
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi
di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo
4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo
immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio
di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente
finalizzati.
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