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Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633
[1], è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha
per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza,
quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione
ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico
via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché
quella codificata con condizioni di accesso particolari".
Articolo 2
1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22
aprile 1941, n. 633 [2], è sostituito dal seguente:
"È libera la fotocopia da opere esistenti nelle
biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti
e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto,
per uso personale".
2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono aggiunti i seguenti commi:
"È consentita, conformemente alla convenzione
di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno
1978, n. 399 [3], nei limiti del quindici per cento di ciascun
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità,
la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata
mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili
dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i
quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione
di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia
o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un
compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno
pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono
riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente
comma. La misura di detto compenso e le modalità per
la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo
i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge.
Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle
categorie interessate, tale compenso non può essere
inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a
pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articolo
1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche,
fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto
comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti
dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori
dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso
in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui
al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del
secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter.
Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle
biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o
degli enti dai quali le biblioteche dipendono".
3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22
aprile 1941, n. 633 [4], dopo le parole: "articolo 171-bis"
sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 171-ter".
4. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è aggiunto il seguente comma:
"La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed
al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della
attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema
di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire".
5. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, introdotto dall'articolo 10 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 181-ter.
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto
comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto
di una provvigione, dalla Società italiana degli autori
ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità
di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della
provvigione spettante alla Società, sono determinate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite
le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo
190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto
e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione
dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali
la SIAE non svolga già attività di intermediazione
ai sensi dell'articolo 180 [5], può avvenire anche
tramite le principali associazioni delle categorie interessate,
individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo
190, in base ad apposite convenzioni".
Articolo 3
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della
legge 22 aprile 1941, n. 633 [6], sono aggiunte, in fine,
le parole: "ovvero, non essendo stato esercitato il diritto
di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione
delle dette opere e sequenze di immagini".
2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche
dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione
in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti
opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le
medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici".
Articolo 4
1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633
[7], il primo comma è sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli
articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità
giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od
il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione
del diritto di utilizzazione".
Articolo 5
1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633 [8],
è sostituito dal seguente:
"Art. 162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla
presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono
disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti
i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva
per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a
mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra,
di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi
tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel
caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni
di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal
codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere
alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad
essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo
e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile.
Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile,
il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche
alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione
del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto
degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di
procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice
di procedura civile, possono essere completate le operazioni
di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non
possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento;
resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso
del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti
appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso,
purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati
o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi
i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non
siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere
diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di
sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento,
deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti
sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro
quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse
a pena di inefficacia".
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