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Articolo 6
1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633
[9], è sostituito dal seguente:
"Art. 163.
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica
può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi
attività che costituisca violazione del diritto stesso,
secondo le norme del codice di procedura civile concernenti
i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può
fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione
del provvedimento".
Articolo 7
1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile
1941, n. 633 [10], è sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati
a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonchè
ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni
sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo
474 del codice di procedura civile".
Articolo 8
1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n.
633 [11], sono inseriti i seguenti:
Art. 174-bis.
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio
del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della
violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila.
Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa
si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per
ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative,
applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo
iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia
destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti
impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati
previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito
con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter.
1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati
non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito
di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta
ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione
al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del
provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione
di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può
disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio
o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici
giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui
al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione
amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio
o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno,
computata la durata della sospensione disposta a norma del
comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta
la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione
allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa,
di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attività di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti
e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono
sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è
condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse
per almeno un biennio".
Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 [12], è inserito il seguente:
Art. 75-bis.
1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività
di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita,
di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi,
videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti
ai fini dello svolgimento delle attività anzidette,
deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta,
attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione
deve essere rinnovata ogni anno".
Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo
13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: "articoli 59,
60, 75," sono inserite le seguenti: "75-bis,".
Articolo 9
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione
"Ente italiano per il diritto d'autore" ovunque
ricorra è sostituita dall'espressione: "Società
italiana degli autori ed editori (SIAE)".
Articolo 10
1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n.
633 [13], è inserito il seguente:
"Art. 181-bis.
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli
articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto
contenente programmi per elaboratore o multimediali nonchè
su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento,
che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle
indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere
posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo
a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo
delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle
categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di
cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi
alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del
richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In
presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi
ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo
modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di
cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate
tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere
apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore
disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.
518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico,
sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze
di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente
per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti
eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui
sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione
economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità
dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo
171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative
che produttori e importatori preventivamente rendono alla
SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del
contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione
da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di
categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne
la agevole applicabilità, la facile visibilità
e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento,
resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi
sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche
per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro
misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate,
è determinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per
il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche
tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve
contenere elementi tali da permettere la identificazione del
titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del
nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto
d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un
numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata
nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio
e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può
essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo
da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità
a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente
la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo
del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione
del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione
tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di
dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio
nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui
al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente
possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia
sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma
2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale,
il contrassegno è considerato segno distintivo di opera
dell'ingegno".
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