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"NUOVE NORME SULL'EDITORIA E SUI PRODOTTI
EDITORIALI E MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1981 N. 416"
PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 67 DEL 21 MARZO 2001,
E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON DECRETO-LEGGE N. 99 DEL 5
APRILE 2001, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 80 DEL
5 APRILE 2001.
Art. 9.
(Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali
di elevato valore culturale)
1. È istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali un fondo finalizzato alla assegnazione
di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati
per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione
e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore
culturale, nonchè per la loro diffusione all'estero.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:
a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare
prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;
b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione
di prodotti editoriali italiani all'estero.
3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonchè
i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione
dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività
culturali d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con il Ministro degli affari
esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione all'estero
dei prodotti editoriali italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e
le attività culturali conferisce alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse
del fondo istituito ai sensi del medesimo comma:
a) per l'apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni
comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita
al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione
residente;
b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per
la ristrutturazione di librerie o per l'apertura di nuove
librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla
specializzazione delle opere editoriali commercializzate o
da formule commerciali innovative.
5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle
risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, è
autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa annua massima
di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni
e le attività culturali.
Art. 10.
(Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura)
1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse
da istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura,
trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti
televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati
ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo
8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Disciplina del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio
nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore
ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul
valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei
libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata,
ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore
al 15 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura
limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità
formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente,
con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche,
quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli
che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la
pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano
trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato
dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti
associativi;
i) libri venduti nell'ambito di attività di commercio
elettronico
i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.
4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che
può oscillare tra l'80 e il 100 per cento:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza
internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli
articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni
o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università,
i quali siano consumatori finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete,
grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva,
può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli
volumi che le compongono.
6. (soppresso)
7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in
difformità dalle disposizioni del presente articolo,
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli
22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente
articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle
sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti
al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
9. Il Ministro per i beni e le attività culturali,
sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
nonchè la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio
decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:
a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4;
b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche
modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalità
di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina
del prezzo fisso.
DECRETO-LEGGE 5 APRILE 2001, N. 99. DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL PREZZO DI VENDITA DEI
LIBRI. (GU N. 80 DEL 5-4-2001)
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Art. 1 - Differimento della disciplina del prezzo dei libri
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo
2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto
a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale
per un periodo di un anno.
2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si
applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma
1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte
in materia di disciplina del prezzo del libro, redige un rapporto
sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale
adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo
11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato
dal presente decreto.
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