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Seconda proroga sperimentazione articolo
11 legge 62/2001
Il governo ha decretato la seconda proroga della sperimentazione
relativa allart. 11 della legge 7 marzo 2001, riguardante
la regolamentazione dellofferta di sconto al pubblico
sui libri; la sperimentazione era già stata prorogata
con decreto del 2 settembre 2002 fino alla fine del corrente
anno; la nuova proroga avrà termine il 30
settembre 2003.
In questa ulteriore fase di esistenza della legge, lALI
si impegnerà per migliorare la normativa e renderla
più in sintonia con le esigenze dei Librai Italiani
e delle legislazioni sul prezzo dei libri in vigore negli
altri paesi europei.
In questottica, sarà molto importante limpegno
costante di tutti per rafforzare sempre di più la presenza
della nostra Associazione allinterno delle Istituzioni
e nei confronti dellopinione pubblica e dei media.
Gazzetta Ufficiale N. 7 del 21 Marzo 2001
Legge 7 marzo 2001, n. 62
"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali
e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)
1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente
legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo,
ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato
alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni
presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso
la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei
prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono
esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti
destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad
uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica"
si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico,
realizzato su supporto di qualsiasi natura, purchè
costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul
diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare
dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione
nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico
attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di
cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il
prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità
regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento
identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì,
agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge
n. 47 del 1948.
Art. 2.
(Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici
ed in materia di trasparenza)
1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani
è riservato alle persone fisiche, nonchè alle
società costituite nella forma della società
in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità
limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa,
il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata
attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche
elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva
o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione,
nonchè le attività connesse funzionalmente e
direttamente a queste ultime";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali
possono essere intestate a società per azioni, in accomandita
per azioni o a responsabilità limitata, purchè
la partecipazione di controllo di dette società sia
intestata a persone fisiche o a società direttamente
controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione,
il controllo è definito ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, nonchè dell'ottavo comma del presente
articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione
d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge
31 luglio 1997, n. 249";
c) al sesto comma, primo periodo, le parole: "o estere
" sono soppresse;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare
l'attività d'impresa ivi descritta solo se in possesso
della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti
Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi
all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che
lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di
effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni
derivanti da accordi internazionali".
Art. 3.
(Modalità di erogazione delle provvidenze in favore
dell'editoria)
1. A decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge l'importo di
2 miliardi di lire previsto per i contributi di cui all'articolo
26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire.
2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano
attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate
edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea
è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi
annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione
relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle
testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo
i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie
giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo
Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo
del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto
redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello dell'edizione
diffusa nella città italiana presso il cui tribunale
sono registrate. L'ammontare complessivo del contributo di
cui al presente comma non può superare lire 4 miliardi
annue. Nel caso in cui il contributo complessivo in base alle
domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento
sarà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione
al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.
Capo II
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE EDITORIALE
Art. 4.
(Tipologie di interventi nel settore editoriale)
1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse
le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7,
nonchè il credito di imposta di cui all'articolo 8.
Art. 5.
(Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore
editoriale)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria,
fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle
imprese del settore editoriale, di seguito denominato "Fondo".
Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi
in conto interessi sui finanziamenti della durata massima
di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività
bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a
tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per
cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso,
le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate,
le somme disponibili alla data di entrata in vigore della
presente legge esistenti sul fondo di cui all'articolo 29
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino
al completamento della corresponsione dei contributi in conto
interessi per le concessioni già effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità
finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell'articolo
6, o valutativa, ai sensi dell'articolo 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione
tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica
degli impianti, con particolare riferimento all'installazione
e potenziamento della rete informatica, anche in connessione
all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei
satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione
professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti
al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione
del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4
con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in
conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui
agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo
dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti
se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi
in conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata
alle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione
della domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano
un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore
quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare
rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per
la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero.
Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in
favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata
ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti
o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente
articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è
ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella
prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo
comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 1976, n. 902, nonchè le spese previste per
il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore
al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.
La predetta percentuale del 90 per cento è elevata
al 100 per cento per le cooperative di cui all'articolo 6
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere concessi
anche alle imprese editrici dei giornali italiani all'estero
di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni, per progetti realizzati con il
finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività
bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione
europea.
10. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento
degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo,
calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle
quali è riferito il finanziamento sono liberamente
concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere
dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, è autorizzata
la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3
miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il
terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo
le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi
da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Ministro per i beni e le attività culturali, sono
dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono
in particolare disciplinati le modalità ed i termini
di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità
di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione
dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai
progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività
istruttorie, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato
di cui al comma 4 dell'articolo 7, il procedimento di decadenza
dai benefìci, le modalità di verifica finale
della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto,
della loro congruità economica, nonchè dell'inerenza
degli investimenti stessi alle finalità del progetto.
14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi
di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede,
fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque
titolo restituite, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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