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Art. 6.
(Procedura automatica)
1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si
provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti
che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo
di lire;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione
ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute
nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati
l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei
contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande.
3. Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla
base della sola verifica della completezza e regolarità
delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo
l'ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate
nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente.
La concessione del contributo è integrale fino a concorrenza
delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In caso di insufficienza
delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente le domande,
la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente
al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le
domande presentate contestualmente il giorno successivo a
quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto
capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1,
lettera b), del presente articolo, è dichiarata la
decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è
tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già
percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi all'articolo
9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione
del progetto, produce i documenti giustificativi delle spese
sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari
o attrezzature acquistati, nonchè la perizia giurata
di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale,
se esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti
alla finalità del progetto, nonchè la congruità
dei costi sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato
in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento
pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito.
Tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta
dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione
del contributo in un'unica soluzione, scontando al valore
attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante
dalla quota di interessi.
Art. 7.
(Procedura valutativa)
1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si
provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti
o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente
le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento, eccedente l'importo di cui all'articolo
6, comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione
preventiva dell'istituto finanziatore; il finanziamento può,
comunque, essere ammesso a contributo in misura non superiore
a lire 30 miliardi;
b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione
ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute
nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati
il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione
delle domande, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti
dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali
è effettuata la valutazione ai fini della concessione
del contributo.
3. I requisiti dell'iniziativa, di cui al comma 1, attengono
alla tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso,
alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi
previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria
dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento
alla congruità delle spese previste, alla redditività,
alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
4. L'ammissione al contributo di cui al presente articolo
è disposta sulla base della deliberazione di un Comitato
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all' articolo 5, comma 13. La composizione
del Comitato è effettuata in modo da assicurare la
presenza delle amministrazioni statali interessate, degli
editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori
e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici.
Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Dalla data di entrata
in vigore del decreto di istituzione del Comitato di cui al
presente comma è soppresso il Comitato di cui all'articolo
32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato
in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento
pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito.
Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione,
un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione
concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica
della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo
sulla base della documentazione finale della spesa stessa.
6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della
tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, può
essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica
soluzione, con sconto degli interessi rispetto alla data delle
scadenze di cui al comma 5. È, in ogni caso, consentita
l'erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo concesso
fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo,
sulla base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa
di importo non inferiore alla somma da erogare.
Art. 8.
(Credito di imposta)
1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano
entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma
2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato,
è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al
3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo
di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in
ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.
2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito
di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati
esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali
in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e
simili, nonchè prodotti editoriali multimediali;
b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti,
congiuntamente o disgiuntamente:
1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento
e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti
di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione,
magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture
periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle
imprese di radiodiffusione nonchè il processo di trasformazione
delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione
e ricezione digitale;
2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da
una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature
elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione
logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere
una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo:
lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e
trasporto;
3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione
di una o più unità di lavoro composti da robot
industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature
elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione
logica delle fasi del ciclo tecnologico;
4) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche
o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati
al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione
della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni
legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei
prodotti lavorati, nonchè al sistema gestionale, organizzativo
e commerciale;
5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione
delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3)
e 4);
6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio
delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi
di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione
del reddito imponibile, può essere fatto valere anche
in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile
ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo
spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino
al quarto periodo di imposta successivo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità
di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le
procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare
l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli
investimenti di cui al comma 2, nonchè specifiche cause
di revoca totale o parziale dei benefìci e di applicazione
delle sanzioni.
Art. 9.
(Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali
di elevato valore culturale)
1. È istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali un fondo finalizzato alla assegnazione
di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati
per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione
e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore
culturale, nonchè per la loro diffusione all'estero.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:
a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare
prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;
b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione
di prodotti editoriali italiani all'estero.
3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonchè
i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione
dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività
culturali d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con il Ministro degli affari
esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione all'estero
dei prodotti editoriali italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e
le attività culturali conferisce alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse
del fondo istituito ai sensi del medesimo comma:
a) per l'apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni
comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita
al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione
residente;
b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per
la ristrutturazione di librerie o per l'apertura di nuove
librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla
specializzazione delle opere editoriali commercializzate o
da formule commerciali innovative.
5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle
risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, è
autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa annua massima
di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni
e le attività culturali.
Art. 10.
(Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura)
1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse
da istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura,
trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti
televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati
ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo
8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
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