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Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e
differimenti di termini.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe
e differimenti di termini, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 892):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi),
dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti), dal Ministro
degli affari esteri (Ruggiero), dal Ministro delle comunicazioni
(Gasparri), dal Ministro dell'istruzione (Moratti), dal Ministro
per la funzione pubblica (Frattini) e dal Ministro per gli
italiani nel mondo (Tremaglia) il 26 novembre 2001.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in
sede referente, il 26 novembre 2001 con pareri della commissione
3a, 5a, 6a, 7a e 8a.
E saminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in
sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita'
il 29 novembre 2001.
Esaminato dalla 1a commissione il 29 novembre 2001, il 4 e
11 dicembre 2001.
Esaminato in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il 12 dicembre
2001.
Camera dei deputati (atto n. 2091):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 13 dicembre 2001 con pareri del comitato per
la legislazione e delle commissioni III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XIII e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 14, 15 e 17 dicembre 2001.
Esaminato ed approvato in aula il 19 dicembre 2001.
Avvertenza:
Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 26
novembre 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
63.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge
23 novembre 2001, n. 411
All'articolo 1, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Comitato
degli italiani all'estero".
All'articolo 3, comma 1, la parola: "pagati" e'
sostituita dalla seguente: "utilizzati".
Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
"ART. 3-bis. - (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio
per le strutture ricettive esistenti) - 1. Le attivita' ricettive
esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento
alle
disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b)
e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi
per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata
con decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del
31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo
comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui
al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle
attivita' ricettive esistenti, avendo particolare riguardo
alle esigenze di quelle ubicate nei centri
storici".
All'articolo 4:
al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime
di contribuzione diretta per le spedizioni postali, e' prorogato
al 1 gennaio 2003"; dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: "Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo
27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002,
sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate
nel medesimo periodo dalla societa' per azioni Poste Italiane
alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della
citata legge n. 448 del 1998, e successive
modificazioni"; dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni
previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti
editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate
si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste
dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle
risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo
27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - (Edilizia) - 1. Il termine di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, e' prorogato al 30 giugno
2002".
All'articolo 7, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le somme iscritte nell'unita' previsionale di
base 15.1.2.2 "Collettivita' italiana all'estero"
- capitolo 4065 - dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalita' di cui
alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante "Interventi
a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita'
degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia",
possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2002".
Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
"ART. 7-bis. - (Proroga del termine per la domanda di
ricostruzione del rapporto assicurativo) - 1. Il termine per
la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto
assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati
per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge
26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002".
Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
"ART. 8-bis. - (Proroga dei termini per la domanda di
accredito della contribuzione figurativa) - 1. I soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda
di accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1 gennaio 2001 secondo le modalita' previste
dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo,
e successive modificazioni, possono esercitare tale facolta'
entro il 31 marzo 2002.
ART. 8-ter. - (Proroga di termini relativi alla disciplina
delle cooperative) - 1. I termini di cui all'articolo 6, comma
1, e all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n.
142, sono
prorogati al 30 giugno 2002.
ART. 8-quater. - (Proroga di termini relativi ad adempimenti
delle societa' a responsabilita' limitata) - 1. Le societa'
a responsabilita' limitata, costituite antecedentemente al
1 gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per
adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni
dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma,
del codice civile, come
modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 24 agosto 1998, n. 213, ferma restando la contabilizzazione
in euro prescritta dal citato decreto legislativo.
ART. 8-quinquies. - (Differimento di termini di scadenze previste
dalla legge n. 416 del 1998, in materia di metanizzazione
del Mezzogiorno) - 1. I termini per la presentazione al Ministero
delle
attivita' produttive della documentazione finale di spesa
e della documentazione di collaudo, gia' previsti dall'articolo
1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, sono
differiti al 31 dicembre 2002.
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