- homepage -
www.aliass.org Homepage
espandi/comprimi menu Gruppo GLIC

espandi/comprimi menu ALI Informa

espandi/comprimi menu Librai Veri

 

Associazione Librai Italiani - Confcommercio
Via Nizza 22 - 00198 Roma
Tel 06/85301970 - Fax 06/85301975 - Email aliass@tin.it
homepage  |   librerie associate  |   iscriviti |    forum |    contatti 
ALI INFORMA
Legge 31 dicembre 2001, n. 463
Gazzetta Ufficiale N. 7 del 9 Gennaio 2002

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 892):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti), dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero), dal Ministro delle comunicazioni (Gasparri), dal Ministro dell'istruzione (Moratti), dal Ministro per la funzione pubblica (Frattini) e dal Ministro per gli italiani nel mondo (Tremaglia) il 26 novembre 2001.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 novembre 2001 con pareri della commissione 3a, 5a, 6a, 7a e 8a.
E saminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 29 novembre 2001.
Esaminato dalla 1a commissione il 29 novembre 2001, il 4 e 11 dicembre 2001.
Esaminato in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il 12 dicembre 2001.
Camera dei deputati (atto n. 2091):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 dicembre 2001 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 14, 15 e 17 dicembre 2001.
Esaminato ed approvato in aula il 19 dicembre 2001.
Avvertenza:
Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 26 novembre 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 63.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411
All'articolo 1, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Comitato degli italiani all'estero".
All'articolo 3, comma 1, la parola: "pagati" e' sostituita dalla seguente: "utilizzati".
Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
"ART. 3-bis. - (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti) - 1. Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle
disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attivita' ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri
storici".
All'articolo 4:
al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, e' prorogato al 1 gennaio 2003"; dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla societa' per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive
modificazioni"; dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - (Edilizia) - 1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e' prorogato al 30 giugno 2002".
All'articolo 7, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le somme iscritte nell'unita' previsionale di base 15.1.2.2 "Collettivita' italiana all'estero" - capitolo 4065 - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalita' di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante "Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia", possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2002".
Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
"ART. 7-bis. - (Proroga del termine per la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo) - 1. Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002".
Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
"ART. 8-bis. - (Proroga dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa) - 1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2001 secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2002.
ART. 8-ter. - (Proroga di termini relativi alla disciplina delle cooperative) - 1. I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono
prorogati al 30 giugno 2002.
ART. 8-quater. - (Proroga di termini relativi ad adempimenti delle societa' a responsabilita' limitata) - 1. Le societa' a responsabilita' limitata, costituite antecedentemente al 1 gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile, come
modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 agosto 1998, n. 213, ferma restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto legislativo.
ART. 8-quinquies. - (Differimento di termini di scadenze previste dalla legge n. 416 del 1998, in materia di metanizzazione del Mezzogiorno) - 1. I termini per la presentazione al Ministero delle
attivita' produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, gia' previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, sono differiti al 31 dicembre 2002.

continua
 
homepage  |   librerie associate  |   iscriviti |    forum |    contatti 
- mediaMan - progetti di comunicazione - © 1999 - 2003 aliass.org
Realizzazione mediaMan - Tutti i diritti riservati
Condizioni generali di servizio e copyright