| Legge
31 dicembre 2001, n. 463 |
| Gazzetta
Ufficiale N. 7 del 9 Gennaio 2002 |
ART.
8-sexies. - (Etichettatura di sfarinati e paste alimentari)
- 1. All'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: "Per centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento"
sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2002".
ART. 8-septies. - (Proroga del termine per la prestazione del
servizio militare nelle loro province da parte dei giovani residenti
nei comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del
26
settembre 1997) - 1. Per i giovani soggetti all'obbligo di leva
e per i militari in servizio di leva le disposizioni di cui
all'articolo 1-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre
1997, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997,
n. 434, e successive modificazioni, si applicano nei territori
delle regioni Marche ed Umbria, nei limiti delle richieste di
personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino
la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi
necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre 1997,
fino al 31 dicembre 2002.
ART. 8-octies. - (Minoranze linguistiche storiche) - 1. I termini
di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
2 maggio 2001, n. 345, sono prorogati di tre mesi a decorrere
dalla scadenza fissata nel medesimo articolo.
2. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001
ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge
15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche", non utilizzate
al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio
successivo.
ART. 8-nonies. - (Differimento di interventi nel settore della
ricerca scientifica) - 1. Al fine di differire gli interventi
nel settore della ricerca scientifica utilizzando le risorse
finanziarie stanziate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa:
a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317 migliaia di
euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, finalizzata all'incremento
dell'importo per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria
di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche
universitarie;
b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291 migliaia di
euro per l'anno 2002 e di 1.807 migliaia di euro per l'anno
2003, per interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria;
c) di 19.109 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 20.658 migliaia
di euro per l'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le
agevolazioni alla ricerca.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1 per il triennio 2001-2003, pari a 6,5 miliardi
di lire per l'anno 2001, a 61.717 migliaia di euro per l'anno
2002 e a 63.782 migliaia di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
|