|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante
proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del
prezzo dei libri, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 2003
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4345):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
il 3 ottobre 2003.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione),
in sede referente, il 6 ottobre 2003 con pareri del Comitato
per la legislazione e delle commissioni I, V e X.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, l'8 e
14 ottobre 2003.
Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 ed approvato il 21 ottobre
2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2553):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 22 ottobre 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
Esaminato dalla 1ª commissione per i presupposti di costituzionalita'
il 23 ottobre 2003.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il
23 ottobre 2003 e 12 novembre 2003.
Esaminato in aula e approvato il 14 novembre 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre
2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 53.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
2 OTTOBRE 2003, N. 271.
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 5
aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001,
n. 198, e' aggiunto, infine, il seguente comma:
"3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro
sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione
sull'esito della predetta sperimentazione, che e' trasmessa
al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri"».
|